L’Equity crowdfunding è una modalità di investimento che permette agli investitori (crowd) di finanziare startup innovative o PMI, ottenendo in cambio quote societarie (equity). 

L’Italia è stato il primo Paese in Europa a introdurre una normativa nel 2013. Inizialmente non ha avuto molto successo a causa delle molte limitazioni, ma il regolamento è stato modificato più volte dando un notevole impulso agli investimenti.  

Nel 2019 sono stati raccolti oltre 65 milioni di euro, attraverso le varie piattaforme online presenti, mentre nel 2020 si è assistito ad un incremento record del +57% di tale cifra, con un totale complessivo di 103 milioni circa. Sono in crescita anche le campagne finanziate: nel 2018 erano 113, nel 2019 138 e nel 2020 ben 153. 

Ma come funziona esattamente? Quali sono i reali vantaggi per aziende e investitori? Scopriamolo nelle prossime righe. 

Cos’è l’Equity crowdfunding? 

Attraverso l’equity crowdfunding chiunque, persona fisica o giuridica, può decidere di investire su imprese che ritiene possano avere del potenziale per crescere e conquistare il mercato di riferimento. In pratica l’investitore acquista una parte delle quote e diventa socio. Se l’azienda ha successo, le azioni aumentano di valore, quindi il soggetto può ottenere un profitto attraverso la loro vendita.   

Le operazioni avvengono online, attraverso dei portali autorizzati, registrati nel sito Consob, dove gli investitori e le aziende possono entrare in contatto. Le startup o PMI lanciano delle campagne nei portali, fornendo tutte le informazioni necessarie, come la descrizione dell’attività, i traguardi raggiunti, i progetti per il breve e lungo termine e come intendono utilizzare il finanziamento.  

I finanziatori possono visionare tutte le campagne e scegliere quella più promettente. Per partecipare è necessario iscriversi e compilare la documentazione richiesta. In seguito, verrà fatta una verifica per accertarsi che il soggetto abbia i requisiti necessari per investire, soprattutto se è previsto un rischio elevato. 

Inizialmente potevano finanziarsi con l’equity crowdfunding soltanto le startup innovative, ma in seguito il legislatore ha aperto il mercato a tutte le PMI. Tale iniziativa ha dato una notevole spinta a questa modalità di raccolta fondi, considerando che le PMI in Italia sono circa 150 mila. 

Equity crowdfunding: normativa di riferimento 

Come anticipato, il nostro Paese è stato il primo in Europa e anche nel mondo, considerando i molti limiti presenti nell’ordinamento USA, a promuovere e regolamentare l’equity crowdfunding.  

I primi riferimenti normativi risalgono al 2013, si tratta di 25 articoli presenti nella “Raccolta di capitali a rischio da parte di imprese e start-up innovative tramite portali online”, un insieme di norme introdotte dalla Consob, derivanti dal Decreto Crescita bis, D.l. 179/2012. 

Quindi l’Italia vanta il primato di avere introdotto per prima una disciplina specifica, consentendo alle imprese, inizialmente solo startup innovative, di raccogliere capitale attraverso internet offrendo in cambio quote della proprietà. 

Con il D.l. 3/2015, conosciuto come Decreto Investment Impact, hanno avuto accesso all’equity crowdfunding anche le PMI innovative. Con la Legge di Bilancio 2017 tale opzione è stata concessa a tutte le PMI purché costituite nella forma di società per azioni e con il D.l. 50/2017 è stato tolto anche quest’ultimo vincolo. 

Il provvedimento, comunque, è entrato in vigore a gennaio 2018 con l’introduzione del nuovo Regolamento Consob sull’equity crowdfunding, che prevede, inoltre: 

  • La riduzione dal 5% al 3% della quota di capitale che deve essere sottoscritta da un investitore istituzionale per «offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili»; 
  • Obbligo per i portali di aderire ad un sistema di tutela e indennizzo degli investitori o, in alternativa, obbligo di stipulare un’assicurazione per coprire la responsabilità civile e i danni derivanti da negligenza professionale. 

Nel 2019 ci sono stati ulteriori aggiornamenti, prevedendo anche la possibilità di emissione di mini-bond sulle piattaforme da parte delle PMI e l’apertura del settore ad emittenti esteri. 

Vantaggi per le imprese 

Le startup e le PMI in generale possono finanziarsi più facilmente grazie all’equity crowdfunding che, in sintesi, rappresenta uno strumento alternativo alla quotazione in borsa per raccogliere capitale di rischio 

Se dobbiamo, quindi, parlare di vantaggi, senza dubbio dobbiamo fare riferimento alla possibilità di ottenere liquidità senza dover chiedere un prestito ovvero senza ricorrere alle forme tradizionali di accesso al credito (in primis bancario). Trattandosi di Equity, e non di finanziamenti (debito), le somme raccolta vengono versate alla società e non devono essere restituite, dato che i finanziatori vengono remunerati attraverso gli utili della società (se ci saranno), avendo ricevuto parte delle quote aziendali. 

Si tratta di una modalità utile per migliorare il rapporto tra debiti e patrimonio, anche per aziende già consolidate sul mercato. Ciò si traduce poi con l’ottimizzazione della capacità di accedere al credito. 

Ma non solo. Visto che la campagna viene lanciata online, attraverso dei portali, il bacino dei potenziali investitori è pressoché illimitato e tutto avviene in pochi e semplici passaggi.  

Oltre ad ottenere liquidità, inoltre, l’azienda, può sfruttare l’occasione per fare una specie di test di mercato, ovvero per capire se il prodotto o il servizio piace al pubblico. La risposta degli investitori, infatti, ha delle conseguenze nel marketing, funge da validazione del progetto. In sostanza l’azienda, se la raccolta di capitali ha successo, riceve un feedback positivo (gli investitori sono disposti a rischiare e vengono remunerati solo se l’azienda produrrà utili) e può comprendere se la propria idea di business può avere successo. 

Vantaggi per gli investitori 

Chi decide di finanziare una società tramite Equity ne diventa socio a tutti gli effetti, crede nel progetto e decide di fare la sua parte, ha fiducia e spera di vedere crescere il valore della sua quota e di ricevere gli utili (in proporzione alla quota sottoscritta). 

Non si tratta di effettuare un investimento classico, come ad esempio su titoli azionari, influenzati da svariati fattori e non connessi solamente allo stato di salute di una società, ma di credere fortemente in progetto innovativo con alte potenzialità di crescita (ma anche con forte rischio di insuccesso). La grande attrattività dell’equity crowdfunding risiede proprio nell’assenza di volatilità, nel senso che il successo di un investimento è legato quasi del tutto a fattori interni alla società. 

È possibile investire anche senza un intermediario: 

  • Una cifra non superiore a 500 euro, per le persone fisiche; 
  • Una cifra non superiore a 5 mila euro per le aziende. 

L’Equity crowdfunding permette inoltre di diversificare il portafoglio di investimenti, puntando su società appartenenti a settori diversi. 

Inoltre, la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto delle detrazioni fiscali per chi investe in startup innovative, sia in modo tradizionale sia attraverso i portali di equity: 

  • Le persone fisiche hanno una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita, fino a un massimo di 1 milione di euro in un anno; 
  • Le persone giuridiche hanno una detrazione dall’imponibile IRES pari al 30% della somma investita, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro in un anno. 

Con l’entrata in vigore del Decreto rilancio, firmato il 19 maggio 2020, viene modificato il regime fiscale prevedendosi una detrazione d’imposta per le persone fisiche pari al 50% delle somme investite, fino ad un massimo detraibile di 100mila euro, purché l’investimento sia mantenuto per tre anni. 

Gli incentivi fiscali sono aggiornati e modificati anno per anno, ma costituiscono un ulteriore vantaggio (più o meno grande) rispetto agli altri già citati.