IL DIRITTO D’AUTORE, IL DESIGN E I MODELLI
Il diritto d’autore
Nonostante, a causa delle influenze del mondo anglosassone, il termine “intellectual property” (in italiano “proprietà intellettuale”) sia ormai quasi indistintamente utilizzato nel panorama internazionale per ricomprendere sia beni immateriali quali brevetti e marchi (di cui abbiamo già parlato qui) che i frutti dell’attività creativa umana come, ad esempio, le opere artistiche e letterarie, il diritto italiano, Come abbiamo già visto in un altro articolo, tende a distinguere tra:
- la proprietà industriale (nella forma di marchi, brevetti, denominazioni commerciali, indicazioni geografiche, segreti societari ecc…);
- la proprietà intellettuale (opere della creatività umane che possono manifestarsi in vario modo come, ad esempio, sotto forma di libri, opere musicali, opere artistiche ecc…).
Così, il nostro ordinamento prevede una normativa specifica riguarda e tutela l’opera intellettuale (libri, opere d’arte, produzioni musicali): la disciplina è contenuta nella L. 633/1941 oltre che all’interno del codice civile (artt. 2575-2583). Un recente intervento si p avuto con la legge 37/2019 attuativa della direttiva UE 1564/2017 relativa a taluni utilizzi regolamentati di determinate opere e di altro materiale protetto dal diritto d’autore
In particolare, il diritto d’autore ha lo scopo di tutelare “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Per essere tutelati in questo senso non è necessario effettuare registrazioni o altre formalità in quanto il diritto nasce nel momento stesso in cui l’opera viene creata. Ad ogni modo l’autore dovrà dimostrare la paternità dell’opera in caso di violazione dei suoi diritti. Ai fini di della prova relativa alla paternità dell’opera, è dunque possibile ottenere la registrazione dell’opera stessa presso gli uffici della S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) richiedendo la registrazione negli appositi registri pubblicitari ivi presenti. In seguito ad una pronuncia dell’AGCM che, nell’ottobre 2018, ha accertato l’abuso di posizione dominante di SIAE, si è assistito all’ingresso nel mercato del diritto d’autore di un’ulteriore compagnia
già presente nel panorama internazionale: Soundreef, ad oggi rappresentate di circa 22.000 autori ed editori italiani.
Ma cosa viene tutelato esattamente?
Giuridicamente la protezione riguarda:
- i diritti patrimoniali: possibilità di ottenere un guadagno grazie all’opera. Rientrano in tale categoria il diritto di riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, rappresentazione, esecuzione, recitazione, diffusione ed elaborazione. Si tratta di diritti riconosciuti per legge all’autore, ma anche agli eredi fino a 70 anni dalla sua morte.
- i diritti morali: oltre alla possibilità di potere sfruttare economicamente la propria opera, l’autore può essere riconosciuto come padre della stessa, evitando così che terzi possano attribuire a sé la paternità. I diritti che ne derivano sono inalienabili e non hanno limiti di durata.
E’ interessante notare come rientri nella sfera di tutela offerta dalla Legge 633/1941 anche il software: considerato quale opera letteraria ne viene tutelata sia la riproduzione che l’utilizzo (a favore del suo titolare) con il conseguente diritto di sfruttamento economico esclusivo dello stesso sin dalla sua creazione. Anche in questo caso, la tutela è ricollegata al requisito della creatività, dunque in relazione a quegli aspetti che rendono il software in questione “nuovo” rispetto al passato.
Anche in relazione al software, come per le altre opere intellettuali, la tutela sussiste a prescindere da particolari formalità. Tuttavia, al fine della prova della creazione del software e della sua paternità, risulta anche in questo caso consigliabile procedere con la registrazione che potrà avvenire presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore.
La tutela di design e modelli
Quando si pensa al design, in genere si fa riferimento ad un oggetto o a un prodotto. In realtà la privativa industriale, in questo caso, mira a tutelare l’aspetto esteriore, ovvero la forma del prodotto, le decorazioni, i disegni grafici, le decorazioni.
Per poter essere registrato il design deve soddisfare due requisiti:
- novità: non devono essere stati anteriormente divulgati da altri soggetti;
- carattere individuale: in grado di suscitare, nell’utilizzatore informato, una impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi modello o design antecedente.
La registrazione può essere effettuata presso l’UIBM. La tutela ha una durata di 5 anni, rinnovabile fino al raggiungimento di un massimo di 25 anni.
La normativa comunitaria consente tuttavia di apprestare tutela anche ai design e modelli non registrati per un periodo massimo di 3 anni decorrente dalla prima divulgazione nel territorio europeo. Tale termine non è però ulteriormente prorogabile e non consente di accedere, successivamente, alla tutela derivante dalla registrazione.
I ricercatori universitari e la privativa industriale
Un caso particolare di tutela è rappresentato dalle invenzioni dei ricercatori.
In base all’articolo 65 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), il ricercatore universitario o di un ente pubblico di ricerca (EPR) è il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione di cui è autore, almeno per la cosiddetta “ricerca libera”. In caso di più autori, i diritti appartengono a tutti in parti uguali
L’art. 65 non si applica a chi lavora presso strutture di tipo privatistico, anche se sono sottoposte a controllo da parte di enti pubblici.
Qualora il ricercatore faccia decorrere cinque anni dalla data di rilascio del brevetto senza aver iniziato lo sfruttamento industriale dell’invenzione l’università acquisisce un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione stessa e i diritti patrimoniali connessi. Il ricercatore rimane comunque titolare dei diritti e potrebbe rilasciare altre licenze.
Nel caso di sfruttamento commerciale dell’invenzione, sempre in riferimento all’art.65, il ricercatore avrà diritto a non meno del 50% dei ricavi. Se si tratta di ricerca finanziata, i diritti sull’invenzione appartengono all’università o all’EPR e il ricercatore svolge solo attività di prestazione d’opera.
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