Il termine “privativa industriale” si riferisce a un diritto esclusivo attribuito al “creatore/inventore”, conferito dall’ordinamento per tutelare l’oggetto del suo ingegno. 

 

Questo diritto esclusivo consiste nella possibilità di opporsi a qualunque uso non autorizzato della propria opera o invenzione. Quindi, la privativa industriale si pone come obiettivo la protezione di autori e imprenditori per salvaguardarli da appropriazioni e sfruttamenti indebiti del proprio lavoro. 

 

Se si considerano gli investimenti pubblicitari che vengono effettuati per affermare un marchio sul mercato, gli investimenti economici per l’elaborazione di un nuovo procedimento tecnico, oppure ancora le risorse investite nello sviluppo di un nuovo farmaco, si conviene che la proprietà intellettuale è fortemente connessa all’economia. Salvaguardare la propria esclusività, lo sforzo intellettuale e creativo è dunque fondamentale anche in un’ottica economica e di mercato. 

 

Vi sono diverse tipologie di privativa industriale, ciascuna ben delineata e con apposite misure di tutela.  

 

Nello specifico le privative possono essere suddivise in tre categorie: 

  • marchi 
  • brevetti 
  • design e modello 

In questo articolo ci occuperemo dei primi due, mentre del design parleremo insieme al diritto d’autore in un altro approfondimento. 

 

Privativa industriale: riferimento normativo 

 

Nel nostro ordinamento la privativa industriale viene trattata principalmente nel Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. N.30 del 10 febbraio 2005), che stabilisce: 

 

“Ai fini dei presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.” 

Stabilisce inoltre, all’Art. 2, le modalità di acquisizione di tale diritto di esclusività che avviene attraverso la procedura di registrazione: 

 

  1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. 
  1. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. 
  1. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 
  1. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. 
  1. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice. 

 

 

Altre regolamentazioni vi sono nella Legge n.633 del 1941 che tratta, nello specifico, il diritto d’autore (come vedremo in un altro articolo). 

 

 

Privativa industriale: il marchio 

 

Tra le privative più note, il marchio tutela il segno attraverso il quale un’azienda si distingue dalle concorrenti. Non deve essere confondibile con altri segni ma deve riuscire a distinguere l’azienda e i servizi offerti dalla stessa. 

 

Avere un marchio fortemente distintivo garantisce di per sé una tutela molto forte nei confronti di imitazioni. La tutela ufficiale del marchio avviene attraverso la sua registrazione presso l’ufficio amministrativo territoriale preposto. In Italia la domanda va rivolta all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) oppure a livello europeo tramite domanda all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Tale registrazione ha una validità d 10 anni ma può essere successivamente rinnovata per un tempo indeterminato. 

 

 

Privativa industriale: il brevetto 

 

Il brevetto è una privativa industriale che si identifica sia con la tutela giuridica e sia con l’invenzione stessa. Anche in questo caso la registrazione va effettuata presso l’UIBM, tale azione comporta a favore del titolare una riserva esclusiva di produzione, commercio e utilizzo industriale dei prodotti brevettati o del peculiare procedimento inventivo usato per ottenere un bene. 

 

Esistono diversi tipi di brevetto: 

  • Il brevetto per invenzione: tutela tutte quelle che possono essere considerate come nuove ed originali soluzioni ad un problema tecnico non ancora risolto, suscettibili di una applicazione industriale. L’invenzione può da un lato consistere in un prodotto, dall’altro può consistere in un procedimento tecnico innovativo; 
  • Il brevetto per modello di utilità: con la locuzione “modello di utilità” si fa riferimento, nelle parole del legislatore, alla “forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”. Dunque, in questi casi il trovato non consiste in una nuova soluzione ad un problema tecnico, ma in una innovazione tecnica che riguarda su aspetti marginali e/o esecutivi di un prodotto già noto e di cui costituisce un miglioramento funzionale  

 

A seguito della registrazione il brevetto per invenzione ha una validità di 20 anni, mentre il brevetto per modello di utilità ha una validità di 10 anni. Entrambi non possono essere rinnovati.