Lo stallo della società è una situazione che si verifica non raramente e, se nulla è previsto nello statuto, il dissenso tra i soci può ostacolare o impedire alcune decisioni importanti (ad esempio l’approvazione del bilancio) fino a portare ad un vero e proprio stallo. 

Come già visto nell’articolo “IMPRESA CON DUE SOCI ALLA PARI: cosa fare in caso di stallo?, questo tipo di stallo si verifica nelle società composte da soci con quote paritetiche (due soci al 50%, oppure 4 soci con il 25% ciascuno etc; ma può valere, per le decisioni che richiedono una maggioranza qualificata, anche per 3 soci con quote uguali).  

In questi casi se i soci non riescono ad accordarsi, ovvero a raggiungere la maggioranza dei voti, la società rimane bloccata e non può assumere determinate decisioni. 

Se le decisioni riguardano argomenti importanti, quali ad esempio l’approvazione del bilancio, operazioni straordinarie, nuovi investimenti o aumenti di capitale, lo stallo può produrre conseguenza gravi fino alla completa impossibilità di funzionamento della società (che è una delle cause previste dal codice civile per lo scioglimento). 

Purtroppo, raramente i soci prevedono l’accadere di simili situazioni in sede di costituzione della società e, conseguentemente, spesso non prevedono accorgimenti idonei a risolverle.  

 

Stallo della società: in quali situazioni si verifica? 

Le situazioni di stallo possono essere molto critiche, in quanto non solo destabilizzano la società ma possono comportare la paralisi operativa e lo scioglimento della società stessa, nei casi più graviInfatti da una impasse decisionale possono derivare problemi tecnici che rendono l’impresa incapace di operare.  

 

Una situazione di forte rischio si presenta nella società con due soci al 50% dovese c’è disaccordo tra i due soci, lo stallo decisionale è immediato. Ad esempio, se i due soci non riescono a trovare un accordo sul contenuto della bozza di bilancio esso non può essere approvato, con tutte le conseguenze del caso. 

Se lo stallo permane si determina l’impossibilità di funzionamento della società e ciò  costituisce una valida causa di scioglimento della società stessa 

 

Un’analoga situazione può verificarsi quando l’atto costitutivo della società prevede la nomina di  

più amministratori che agiranno congiuntamente. Nell’ambito dell’amministrazione congiunta, le decisioni possono essere prese solo se si ottiene il consenso di tutti o della maggioranza degli amministratori.  

Il singolo amministratore non può compiere da solo alcun atto amministrativo, fatta eccezione per gli atti urgenti, cioè quelli necessari a evitare un danno alla società e quelli che non consentono una preventiva consultazione degli altri amministratori. In particolare, l’amministratore non può agire da solo quando si manifesta un dissenso o sussiste un grave disaccordo tra i soci, relativo all’atto stesso. 

Stallo della società: come prevederlo? 

Per prevenire il potenziale “blocco” della società è consigliabile prevedere, già nello statuto, delle clausole anti-stallo 

Tali clausole contemplano la ripetizione dei tentativi atti al raggiungimento di una soluzione concordata. Ad esempio, si può ricorrere al cooling off, un tentativo di riconciliazione che prevede il tentativo dei soci di ricomporre il dissidio in buona fede, attraverso un periodo di riflessione. 

 

Se questa tipologia di conciliazione fallisce, si può far ricorso alle seguenti opzioni: 

  • Casting Vote 
  • Intestazione fiduciaria 
  • Clausole di arbitraggio 
  • Buy-sell provisions 
  • Put and Call options 

 

Il casting vote prevede l’attribuzione del maggior peso alla volontà di una delle parti: in pratica si attribuisce al voto di un socio la prevalenza su quello degli altri, su materie di specifico interesse. 

 

Un’altra possibilità consiste nel ricorrere all’intestazione fiduciaria, ovvero prevedere l’intervento di un terzo indipendente. A questo soggetto si intesta una minima quota di partecipazione al capitale della società, con relativo mandato a votare in caso di stallo, in modo da risultare decisivo nell’ambito dei voti contrapposti tra i soci. Oppure è possibile che il terzo intervenga quale arbitratore, ai sensi dall’art. 37 D.lgs. n. 5/2003. 

 

Un’opzione efficace per risolvere lo stallo, è il ricorso ai meccanismi che prevedono il trasferimento della quota societaria da un socio all’altro, definiti come clausole di buy-sell provisions. Tali clausole consentono, al socio titolare di tali diritti, di comprare le quote necessarie ad acquisire un peso determinante nelle decisioni. 

 

In tal senso molto utilizzati sono i meccanismi di put and call. Questi prevedono l’obbligazione di un socio a vendere una determinata quantità delle proprie partecipazioni sociali (put), oppure la facoltà per il socio di acquistare le partecipazioni sociali altrui (call). Il prezzo di acquisto o vendita viene determinato secondo formule matematiche volte a determinarne il fair value 

Queste opzioni possono prevedere l’intervento di un terzo arbitratore.  

Infine la clausola della roulette russa prevede la possibilità, per il socio che lo decide per primo, di offrire in opzione di acquisto, o di vendita, la propria quota all’altro socio. 

 

Clausola della Roulette Russa: legittimità e diritto di attivazione 

La clausola cd. della “roulette russa”, in ambito societario, è una clausola statuaria che permette di uscire da situazioni di stallo decisionale dell’organo amministrativo e/o dell’assemblea. 

Tale clausola, detta anche clausola “anti-stallo” o del “cowboy”, infatti, dà ai soci la possibilità di attivare una procedura che permette loro di determinare il prezzo di trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche. 

 

Una volta che un socio abbia fatto ricorso a tale clausola, l’altro può infatti scegliere se: 

  • vendere la propria partecipazione al socio che ha stabilito il prezzo 
  • acquistare a tale prezzo la partecipazione di quest’ultimo. 

 

Sulla legittimità della clausola della roulette russa si è pronunciato il Tribunale di Roma (con sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017), secondo il quale essa è valida perchè diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridicoLa sua funzione è quella di risolvere le situazioni di stallo decisionale attraverso una riallocazione delle partecipazioni, evitando così i costi e i tempi della liquidazione.  

 

Successivamente, anche la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima numero 181 del 9 luglio 2019, ne ha decretata la legittimità. 

Inoltre, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano si è soffermata sul diritto di attivare la procedura della clausola della roulette russa. Nella massima 181 viene precisato che tale diritto di attivazione: 

 

  • può essere attribuito dallo statuto, genericamente, a qualsiasi socio, eventualmente fissando una soglia di partecipazione o determinati presupposti perché possa essere attivato; 
  • può consistere in un “diritto diverso” che, da solo o insieme ad altri “diritti diversi”, connota una categoria di azioni o di quote di s.r.l. PMI; 
  • può consistere in un “diritto particolare”, che spetta solo a uno o più soci che sono individuati specificamente dallo statuto sociale.