Un nuovo trend

La fenomeno “crypto” sembra aver contagiato anche un settore che fino qualche decennio fa sembrava potesse rimanere incolume alla dematerializzazione e digitalizzazione avvenuta con l’avvento di internet, ovvero quello dell’arte. La nascita di un numero sempre più considerevole di gallerie d’arte on line ed il record di 69,3 milioni di dollari di Beeple hanno portato la criptoarte sulla bocca di tutti. Il boom di attenzioni verso questa nuova forma di arte ha innescato una vera e propria corsa speculativa che finora non aveva mai toccato questa nicchia di mercato, che non riguarda solo un canale alternativo di vendita rispetto alle case d’asta tipiche dell’arte considerata “classica” Se è vero che lo scopo dell’arte contemporanea è quello di rappresentare il presente e che oggi più che mai siamo immersi nell’era digitale non dobbiamo stupirci del fatto che anche l’arte stessa si sia dematerializzata diventando digital. La tecnologia è sempre più pervasiva ma sono i c.d. nativi digitali ad essere ad essere sempre più aperti verso queste novità, non facendo differenza su dove finisca un media e cominci l’altro. Al contrario i collezionisti rimangono dubbiosi rispetto al digitale, e ancora più dubbiosi sono i giuristi alle prese con gli NTF ossia gli strumenti utilizzati per collezionare opere materiali e digitali.

NFT per l’arte: cosa sono.

I non fungible token (NTF) sono strumenti che consentono di connettere univocamente elementi digitali a beni materiali o digitali e che rappresentano un certificato digitale sull’autenticità e proprietà dell’opera, inseriti in una blockchain. Se da una parte il mercato evolve ad una velocità senza precedenti, lo stesso non può dirsi delle norme giuridiche sottostanti queste transazioni. Di fatto in assenza di criteri normativi univoci sono molte le zone d’ombra di cui gli operatori del mercato sembrano servirsi e che creano incertezza.

NFT e diritto

In primis a livello internazionale non vi è una qualificazione giuridica degli NTF e manca totalmente un quadro normativo sulla natura giuridica delle cripto attività. La Commissione Europea si è attivata per varare una proposta di Regolamento Europeo relativo ai mercati delle cripto-attività modificativa della direttiva 2019/1937. Per quel che concerne l’Italia la Consob sembra non riscontrare distinzioni tra cripto attività ricollegabili agli strumenti finanziari e crypto asset. Non è pertanto ad oggi chiaro se, dal punto di vista giuridico, gli NTF sono un mero titolo rappresentativo o sono un bene, con tutte le conseguenze giuridico tributarie che ne conseguono.

Rischi

Sono tante le domande che sorgono e a cui il Legislatore dovrà dare risposta: nel caso in cui fallisse l’emittente dei token cosa succederebbe? In caso di irreperibilità del bene o rimozione da internet quali sarebbero le conseguenze? Il legislatore dovrà chiarire tutti questi quesiti e stabilire, inoltre, se potranno essere considerati prodotti finanziari con conseguente applicazione della relativa normativa e garantire così maggior tutela ai consumatori.