Tipologie di contratti d’impresa

da | Gen 28, 2026 | Diritto Societario

Nel panorama del diritto d’impresa convergono molteplici fattispecie contrattuali, tipiche – ove rinvengono la propria disciplina interamente nel testo legislativo – e atipiche, ossia disciplinate solo dalle regole generali in materia contrattuale, ma legittime in quanto presidianti interessi meritevoli di tutela nel nostro ordinamento giuridico. La loro funzione economica varia, ma dispongono dell’obiettivo comune di assicurare un solerte e agevolato perseguimento del fine imprenditoriale.

1. CONTRATTO DI PARTNERSHIP:

Il contratto di partnership è uno strumento legale utilizzato per la regolazione dei rapporti tra due o più parti che desiderano collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune. Trattandosi di un contratto atipico, spetta alle parti – non sussistendo un’integrazione normativa propria – stabilire durata, ruoli e obiettivi comuni, normalmente coincidendo con il conseguimento di risultati maggiori, anche in termini di redditività, rispetto a quelli che i partners sarebbero in grado di conseguire singolarmente.

Sono molti i vantaggi nella realizzazione di una partnership, ad esempio:

  • unione di know-how e competenze
  • condivisione dei rischi e dei costi
  • maggiore visibilità.

2. CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE:

Il contratto di distribuzione è uno strumento giuridico che consente a un’impresa di estendere il proprio mercato attraverso l’intermediazione di distributori autorizzati. Pur non essendo disciplinato specificamente nel Codice civile, è frutto della prassi commerciale e della libera autonomia contrattuale. I contratti di distribuzione si distinguono da altre figure contrattuali come l’agenzia o il mandato, per il maggiore grado di autonomia conferito al distributore. Nel contratto di distribuzione è indispensabile definire:

  • Termini di Vendita: un accordo di distribuzione deve delineare in primo luogo i prezzi di vendita che il distributore dovrà applicare, unitamente alle modalità di pagamento, alla sussistenza di una quantità minima di merci da acquistare ed infine i presupposti di applicazione di sconti e/o incentivi.
  • Territorio: Il contratto di distribuzione commerciale deve stabilire l’area entro la quale il distributore sia tenuto/legittimato a vendere i prodotti. Alcune volte i suddetti contratti inglobano anche un’esclusiva territoriale a favore del distributore, ossia delineano un’area entro la quale il produttore non può effettuare vendite dirette o tramite altri distributori.
  • Durata e Rinnovo: L’accordo di distribuzione dovrebbe indicare il periodo di validità e le condizioni alle quali può essere rinnovato.
  • Clausole di Esclusiva a favore del venditore: in alcuni casi in tali contratti sono apposte anche esclusive a favore del venditore, implicanti che il distributore possa vendere solo prodotti del produttore (c.d distribuzione monomarca).

3. CONTRATTI B2C / BUSINESS TO CONSUMER E B2B/ BUSINESS TO BUSINESS

Il contratto business-to-consumer, noto anche come contratto B2C, è identificato nella prassi commerciale come contratto concluso direttamente con i consumatori finali per il soddisfacimento di esigenze personali, diversamente dai contratti business-to-business, che intervengono direttamente tra gli imprenditori.

Tali contratti spesso si ascrivono all’ordinario schema del contratto di compravendita, ma intervenendo con i consumatori finali sono anche regolati dal Codice del Consumo e alle norme unionali in materia, che assicurano protezione da eventuali clausole c.d vessatorie, ossia, ex art.33 del Codice del consumo, “clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Non esiste un elenco chiuso di clausole vessatorie, ma idealmente possono essere identificate soprattutto in: clausole di limitazione responsabilità, previsioni di recesso unilaterale dal contratto, sospensione arbitraria dell’esecuzione del contratto, limitazione della facoltà della parte di proporre eccezioni, proroga tacita del contratto, restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi.

Tuttavia, contrariamente a quanto previsto nei contratti B2B, non è sufficiente una accettazione generalizzata per la totalità di clausole vessatorie inserite all’interno di un contratto, ma queste devono essere soggette a specifica approvazione da parte del contraente, a pena di nullità di queste, che nel complessivo schema contrattuale si avranno come non apposte. Il codice del consumo prevede delle ulteriori diversificazioni interne, tra varie tipologie di clausole vessatorie, distinguendo le clausole sempre considerate vessatorie (sono soprattutto, ad esempio, le clausole di limitazione di responsabilità per il professionista in caso di danni al consumatore, e vengono enfaticamente definite come “black list”) e le clausole che “si presumono vessatorie fino a prova contraria”, che è onerato ad allegare il professionista stesso.

Il concetto di business-to-business, invece, è una locuzione utile ad individuare quelle transazioni commerciali tra imprese, distinguendole dunque dai cosiddetti contratti B2C, business-to-consumer.

In queste tipologie di contratti, le condizioni generali sono disciplinate dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile; in relazione alla conoscibilità del contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.”


4. CONTRATTO DI FRANCHISING.

Il contratto di franchising è un contratto atipico a prestazioni corrispettive di durata, con cui il franchisor (concedente o affiliante) concede ad altro imprenditore (franchisee o affiliato), il diritto di vendere i propri prodotti previa utilizzazione del marchio del franchisor nonché del know-how e della sua assistenza dietro versamento di una somma fissa periodica (front fee o entry fee ovvero somma minima) con cui l’imprenditore entra nella catena e pagando un canone ulteriore che dovrà essere proporzionale al volume d’affari (royalty).

Il know-how costituisce un elemento essenziale e caratterizzante del contratto di franchising ed è definito dalla Legge sul Franchising come “un patrimonio di conoscenze commerciali e pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante”. Il know-how deve necessariamente essere:

  • Segreto, ossia “non generalmente noto, né facilmente accessibile” al di fuori dalla rete del franchising;
  • Sostanziale, deve cioè comprendere tutte quelle conoscenze indispensabili per la gestione del franchising;
  • Individuabile, ossia descritto nel contratto (o documento separato) in modo comprensibile e sufficientemente esauriente per non lasciare dubbi sulla segretezza e sostanzialità.

Bibliografia: 

Giuffrè Editore
Altalex
Diritto.it
Dike Giuridica
Camera di Commercio


Riccardo Giovanchelli, Associato area Legale JELU Consulting

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