Introduzione
L’acquisto della qualifica di PMI Innovativa da parte di un’impresa è un aspetto ancorato a una molteplicità di parametri, definiti tanto dalla legislazione interna quanto da quella comunitaria, che negli ultimi anni ha mostrato un forte impulso positivo indirizzato all’istituzione di tali realtà, apportandone dei benefici regolamentari rilevanti anche sotto il profilo fiscale.
Ciò principalmente a causa del concorso da parte di tali realtà all’accrescimento del mercato dell’innovazione e dunque all’alimentazione della competitività tra imprese emergenti su settori di rilevante sviluppo economico e strategico.
Requisiti per l’iscrizione
Tra i requisiti necessari per l’acquisto della qualifica di PMI Innovativa è indispensabile il perfezionamento dell’iscrizione presso l’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita presso la Camera di Commercio di prossimità territoriale con il luogo in cui è centralizzata l’attività dell’impresa e la propria sede. L’iscrizione, dal 2015, può essere perfezionata a mezzo di un’auto-dichiarazione formulata secondo modalità telematiche tramite cui si certifica il possesso dei requisiti descritti, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, con la consapevolezza che un’eventuale mendacità delle dichiarazioni rese espone il dichiarante a sanzioni penali e/o amministrative.
Tali requisiti dovranno essere mantenuti, per poter preservare i benefici fiscali previsti, per ogni esercizio successivo, sicché la normativa attualmente vigente impone che entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, o in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, occorre perfezionare l’invio telematico di una nuova Autocertificazione da parte del rappresentante legale della società che confermi la persistenza dei requisiti stessi.
Dimensioni e struttura aziendale
Per poter ottenere l’iscrizione, l’impresa deve riflettere alcuni requisiti di ordine sostanziale definiti nella Raccomandazione UE 2003/361/CE.
Sul piano dell’organizzazione e dimensione imprenditoriale, deve trattarsi di un’impresa non occupante oltre 250 persone e disponente di alcuni limiti patrimoniali: il proprio fatturato annuo non può aggirarsi oltre la soglia dei 50 milioni di euro e il totale dell’attivo dello stato patrimoniale non può eccedere i 43 milioni di euro.
La società deve essere costituita nella forma di una società di capitali (ricordando che all’interno del suddetto genus vengono ricomprese le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni), ma può trattarsi anche di una società cooperativa che abbia disposto nel proprio assetto organizzativo di seguire la disciplina di una società di capitali. Allo stesso tempo, non deve trattarsi di una società quotata in un mercato regolamentato né di una società di nuovissima costituzione, in quanto occorre l’allegazione della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.
Residenza fiscale e agevolazioni
Inoltre, per poter accedere ai benefici definiti dalla legislazione italiana, è necessario che la propria residenza fiscale, così come definita dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, sia radicata in territorio italiano ovvero, ove insita in altro stato, in ogni caso membro dell’Unione Europea, si disponga in ogni caso di una filiale o sede produttiva dell’impresa localizzata in territorio italiano.
Sotto questo profilo si evince la prima significativa agevolazione disposta per tali imprese: le PMI innovative sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo abitualmente dovuta per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti connessi al Registro.
I requisiti finora presentati attengono perlopiù all’assetto istituzionale dell’impresa.
In aggiunta a questi, occorre che l’impresa presenti delle caratteristiche preludenti alla persistenza di quei connotati di innovatività giustificanti l’incentivo normativo.
Tale contenuto innovativo richiede che la società vanti la persistenza di almeno due dei tre parametri sottoindicati:
- Il volume delle spese impiegate dall’impresa nei settori di ricerca, sviluppo e innovazione deve superare il 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
- Impiego all’interno dell’impresa di personale professionale altamente qualificato: in particolare, a titolo esclusivamente esemplificativo, è richiesto che dipendenti o collaboratori dell’impresa a qualsiasi titolo siano, per 1/5 del totale, professionisti dotati di un titolo di dottorato di ricerca ovvero stiano correntemente frequentando un programma di dottorato presso un’università italiana o straniera, ovvero in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, si tratti in ogni caso di personale in possesso di laurea magistrale.
- Si sia titolari di almeno un diritto di privativa industriale registrato tramite brevettazione, avente ad oggetto un’invenzione industriale o tecnologica che presenti affinità con l’oggetto sociale dell’impresa, o di un software registrato.
Transizione da start-up innovativa a PMI innovativa
Tali requisiti, volti a beneficiare dei privilegi normativi e fiscali stabiliti per le PMI innovative, divergono da quelli – maggiormente rigorosi – stabiliti dalla legge per le start-up innovative, ma ciò non esclude che da un genus possa passarsi all’altro senza soluzione di continuità, dunque in mancanza di qualsiasi interruzione di sorta nella fruizione dei benefici previsti.
In particolare, le società già iscritte nella sezione del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative possono, a mezzo del proprio legale rappresentante, conseguire la qualifica di PMI innovative ove perdano uno dei requisiti richiesti dalla legge per le start-up innovative e, dall’altro lato, mantengano quelli previsti normativamente per le PMI innovative. In questo caso la procedura potrà essere completata semplicemente tramite il doppio passaggio della richiesta di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e di inserimento nella sezione speciale del registro dedicata alle PMI innovative.
Benefici fiscali e finanziari
Su questi presupposti, è affermabile sussistano una molteplicità di benefici fiscali e finanziari per le PMI innovative e per le imprese che decidano di investire in capitale di rischio appartenente alle PMI innovative:
- Detrazioni fiscali fino al 30% dell’imposta lorda IRPEF per le persone fisiche e fino al 30% dell’imponibile IRES per le persone giuridiche che decidano di investire su una PMI innovativa avente i requisiti indicati dal bando;
- Detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di PMI innovative genericamente iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese;
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI: un fondo pubblico facilitante l’accesso al credito a mezzo della prestazione di garanzie sui finanziamenti bancari, coprenti sino ad un massimo dell’80% del finanziamento che non superi i 5 milioni di euro;
- Possibilità (dal 2013) di raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding;
- Nel caso di PMI costituite nella forma di società a responsabilità limitata, sono previste ampie deroghe alla disciplina societaria ordinaria: diversamente da una normale s.r.l, una PMI costituita secondo tali modalità può emettere strumenti finanziari partecipativi, creare categorie di quote con particolari diritti (che, dunque, prevedano speciali privilegi patrimoniali e/o amministrativi per il socio titolare), ricorrere allo strumento dell’offerta al pubblico di quote.
Complessivamente può dunque affermarsi che il fenomeno delle PMI Innovative rappresenta un fenomeno in forte espansione, riflesso dell’intenzione legislativa di realizzare la massima valorizzazione dell’inventiva e dell’innovazione, garantendo dei benefici finanziari preordinati allo sviluppo nel lungo termine, e di cui si auspica l’accrescimento numerico nei prossimi anni.
Maria Elena Ardita
Responsabile Area Legale JELU Consulting.