Le ultime produzioni delle maggiori case automobilistiche risaltano sicuramente per il design futuristico e gli impianti tecnologici all’avanguardia, eppure c’è un elemento in particolare che cattura l’attenzione degli appassionati: il sistema di guida autonoma.
Il mercato è in fibrillazione, e l’offerta non sembra assolutamente mancare. Ad oggi, infatti, non appaiono esserci ostacoli di carattere tecnologico alla produzione di auto self-driving, ne sono invero presenti diversi esempi operanti in alcune zone del mondo, per lo più a titolo sperimentale; Il problema è a livello normativo.

1. Cosa sono?
Facendo un breve passo indietro, è utile in questa sede operare una distinzione tra Auto a guida autonoma e Auto a guida assistita: le prime non necessitano dell’ausilio del pilota neanche in qualità di supervisore, le seconde, invece, non essendo completamente autonome, non sono idonee a circolare in assenza di un pilota che, all’occorrenza, possa assumere il controllo dell’auto.
Una tipizzazione più chiara della materia è avvenuta per mano della SAE (Society of automotive engineers) che ha operato una classificazione dell’automazione in 5 livelli, descritti di seguito
Livello 1 – guida assistita: il mezzo possiede alcune funzionalità che facilitano l’esperienza di guida ma il conducente mantiene in qualsiasi momento il controllo della vettura;
Livello 2 – guida semi-autonoma: Il mezzo è in grado di compiere alcune semplici manovre, come il parcheggio, in maniera completamente automatizzata. Il conducente mantiene sempre la responsabilità del veicolo.
Livello 3 – guida altamente automatizzata: È il primo livello in cui il veicolo è in grado di guidarsi autonomamente. Il conducente deve essere sempre in grado di riprendere il controllo della vettura.
Livello 4 – guida completamente automatizzata: Il sistema assume permanentemente il controllo in contesti chiusi, come le autostrade. In queste situazioni non è necessaria la presenza del conducente.
Livello 5 – guida autonoma: Il veicolo non necessita del volante. Il sistema è in grado di guidare autonomamente in qualsiasi circostanza.

2. La normativa in Italia e le problematiche aperte
Ad oggi, nel nostro Paese, è permessa la circolazione di auto fino al livello 2 corrispondente alla Guida Assistita (partial automation): Il sistema driverless controlla il volante, l’acceleratore e il freno. Al conducente spetta però l’attività di controllo delle condizioni stradali e di sorveglianza del sistema.
Tuttavia, lo scorso 14 Luglio, attraverso l’introduzione dell’articolo 34-bis nella Convenzione di Vienna, l’UE ha consentito la circolazione su strada dei veicoli privi di conducente. L’effettiva operatività della norma resta, tuttavia, subordinata al recepimento interno degli Stati.
Le auto sel driving (guida autonoma e/o assistita) pongono numerose questioni, di interesse per gli utenti, per gli operatori del settore (produttori di auto e servizi accessori), per il legislatore e per i professionisti (avvocati in primo luogo).
Un primo elenco di queste questioni, già in parte affrontate in varie sedi ma senza una soluzione univoca, comprende:

  1. responsabilità in caso di incidenti
  2. regole di circolazione (se diverse da quelle previste dal Codice della Strada)
  3. raccolta e trattamento dei dati relativi alla circolazione del veicolo (i sistemi di self drivingraccolgono, attraverso sensori, per il loro stesso funzionamento moltissimi dati relativi siaall’ambiente circostante – ad esempio per evitare ostocoli – sia al “viaggio”)
  4. assicurazione del veicolo

Riservandoci di affrontare tali tematiche un po’ per volta, in successivi articoli su questo blog, vale la pena cominciare dall’ultima, solo apparentemente più semplice delle altre.

3. Assicurazione del veicolo self driving

Considerando l’attuale stato della normativa e della tecnologia, sembra opportuno domandarsi che riflessi avrà questa novità sul mercato assicurativo; in particolare, quali saranno i criteri per determinare le polizze assicurative dei veicoli self-driving?
Sappiamo infatti che le caratteristiche del conducente sono un criterio determinante per la quantificazione del premio assicurativo, costituendo un indice abbastanza attendibile per la determinazione del rischio e conseguentemente del premio stesso.

Ma come comportarsi col venire meno del conducente stesso?
Oggi nelle auto a guida assistita non si parla più di conducente, bensì di supervisore, sul quale ricade l’obbligo di supervisionare il mezzo e di prenderne il controllo nelle situazioni in cui ciò risulti necessario. Pertanto, nonostante qualche dubbio sorga già in questa sede, sul proprietario del veicolo ricade l’obbligo di stipulare una polizza RCA ex. Art. 193 C.d.s.
Ma abbiamo visto che, in un futuro ormai prossimo, i veicoli non avranno più bisogno, anche giuridicamente, di supervisione; pertanto se l’obbligo di RCA dovesse restare a carico del proprietario del veicolo, potrebbe configurarsi questa come ipotesi di responsabilità oggettiva? Pare infatti che il proprietario si addosserebbe una responsabilità più del produttore del veicolo che sua.
Ma pur ammettendo l’ipotesi della responsabilità oggettiva, permarrebbe il problema di quantificazione della polizza: su quali basi verrebbe determinata, venendo meno la rilevanza delle caratteristiche del conducente? Sulla base del livello tecnologico del veicolo? E quali contrasti potrebbero sorgere con il divieto di discriminazione in ambito assicurativo, ormai consolidato a livello comunitario?
Oltre che sulla determinazione del premio (che rileva più sotto il profilo dell’”equilibrio contrattuale/economico” del contratto di assicurazione) le questioni prima sollevate incidono sul tema della responsabilità in caso di incidente: In che misura e secondo quali criteri la responsabilità può essere addossata al conducente? Come ripartirla tra conducente/supervisore e auto/produttore?

Le sfide sono sicuramente molteplici ed interessanti e alcune (parziali) risposte sono sicuramente rimesse ai professionisti, che si troveranno a dover consigliare agli operatori del settore o gli utenti in un difficile (e mutevole) equilibrio tra esigenze di sicurezza e obblighi/responsabilità: per ora in assenza di un quadro normativo cui fare riferimento, è davvero difficile orientarsi.

Vale la pena farsi trovare pronti, studiando le esperienze di altri paesi e confrontandole con quanto previsto dalla normativa italiana.

Vittorio Greco