I diritti di privativa industriale: come sfruttare la propria “creazione”?
Dopo aver brevettato o registrato un titolo di proprietà industriale, le aziende devono valorizzare la scoperta. Le opzioni di base sono:
- realizzazione in proprio e vendita del prodotto brevettato;
- accordo di cessione;
- accordo di licenza.
Nel primo caso il “creatore”, avvalendosi dei mezzi di cui lo stesso già dispone, utilizza direttamente i diritti economici ricollegati alla propria opera.
Questa modalità di sfruttamento economico della proprietà industriale necessita di un idoneo apparato organizzativo che permetta di garantire la commercializzazione del bene contando solo sulle proprie forze e presuppone, inoltre, una consolidata area di mercato di cui si faccia già parte al fine di farvi approdare il prodotto o servizio.
Nel secondo caso, l’inventore affida a terzi la valorizzazione della propria opera, riservandosi alcuni vantaggi economici attraverso il contratto di licenza.
Inoltre, l’inventore può anche vendere ad altri il brevetto cedendo così tutti i diritti ad esso ricollegati.
Il contratto di licenza
Con un contratto di licenza, il titolare della privativa industriale (e dunque dei diritti ad essa collegati) concede a uno o più soggetti il diritto di sfruttare economicamente marchi o brevetti di propria invenzione.
I diritto oggetto del contratto di licenza sono prevalentemente diritti di natura economica: la licenza può avere come finalità la produzione o semplicemente la distribuzione del prodotto che forma oggetto di privativa industriale, ovvero il suo utilizzo.
Un contratto di licenza è un accordo a forma libera che è generalmente caratterizzato dalla previsione di alcune “limitazioni” legate ai diritti di sfruttamento economico dell’opera. Alcuni di tali limiti possono riguardare:
- l’ambito territoriale e, dunque, la delimitazione dei confini spaziali entro i quali il licenziatario può legittimamente distribuire o produrre il bene oggetto di licenza;
- l’ambito temporale e, dunque, un limite temporale alla facoltà del licenziatario di disporre dei diritti economici a lui attribuiti dal contratto di licenza;
- i limiti merceologici e, dunque, la tipologia di diritti economici oggetto di cessione: infatti, non è detto che il licenziante ceda tutti i diritti inerenti all’opera così come è possibile che vengano limitati i servizi o i prodotti coperti dalla licenza.
Perché ricorrere ad un contratto di licenza: Il “licensing out” e il “licensing in”
Data la crescente importanza che nell’economia moderna occupano le opere tecnologiche ad alto contenuto innovativo, il contratto di licenza rappresenta un utile strumento che, saggiamente utilizzato, può determinare importanti benefici a favore sia del licenziante che del licenziatario.
A seconda del ruolo negoziale assunto, è possibile distinguere tra due forme di licenza:
- il licensing out;
- il licensing in.
Con il termine “licensing out” si fa riferimento alla concessione da parte dell’inventore (licenziante) a terzi (licenziatario) del diritto di sfruttamento economico, totale o parziale, di uno o più marchi o brevetti di propria invenzione.
Sfruttando un accordo di licenza, l’inventore mira a conseguire un reddito aggiuntivo a quello che deriverebbe dalla sola produzione e vendita in proprio dell’opera.
Difatti, con un accordo di licenza è possibile ampliare lo sfruttamento economico dell’opera in settori in cui l’impresa (o il solo inventore) difficilmente riuscirebbe ad arrivare con le proprie forze a causa, ad esempio, delle ingenti risorse economiche che ciò richiederebbe o per diverse problematiche che ostacolano l’accesso a quella data area di mercato.
Tuttavia, la concessione in licenza di un bene immateriale (quale un’invenzione oggetto di brevetto) determina la conseguente perdita della posizione di privilegio legata al possesso esclusivo di quella data invenzione senza tralasciare il rischio che il licenziatario possa trasformarsi in un pericoloso concorrente. Da qui la necessita di modulare attentamente le clausole del contratto di licenza di modo da arginare potenziali rischi di “sfruttamento abusivo” del bene oggetto dell’accordo, ovvero di perdere quel vantaggio competitivo derivante dall’invenzione.
Diversamente da quanto appena osservato, il “licensing in” consiste nell’acquisizione di tecnologie brevettate (o non) da parte di un’impresa al fine di integrarle nel proprio processo produttivo.
Ricorrere al licensing in permette di ottimizzare i costi necessari per la produzione in proprio del bene coperto dalla licenza oltre che favorire una maggiore competitività dell’impresa sul mercato grazie allo sfruttamento dell’invenzione ottenuta dal licenziante.
Il “cross-licensing”
Una particolare forma di accordo di licenza prende il nome di “cross-licensing” e consiste, in sintesi, nella concessione reciproca della licenza di utilizzo di nuove tecnologie tra di loro complementari.
Esso si presenta particolarmente utile nel caso in cui due o più imprese godano di diritti di proprietà industriale che, ciascuno in relazione a singoli beni o aspetti, concorrono alla creazione di un unico prodotto.
Un accordo di cross-licensing mira, difatti, ad evitare il sorgere di controversie tra i licenziatari proprio sul solco di una ‘concessione reciproca’ che, spesso, determina un reciproco rapporto di “dipendenza” e, conseguentemente, una maggiore fedeltà nell’adempimento delle reciproche obbligazioni.
I vantaggi che derivano da un accordo di tal tipo sono sostanzialmente individuabili in:
- maggiori risparmi (di tempo e risorse) legati allo sfruttamento di un’opera già esistente;
- aumento della capacità produttiva dell’impresa;
- rafforzamento dei legami commerciali tra le imprese parte del contratto.
E’ importante, infine, sottolineare che tale accordo favorisce una positiva collaborazione tra le imprese, attraverso la condivisione di know-how ed esperienze che permettono lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto nonché l’emergere di ulteriori innovazioni.
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