LA GESTIONE ECONOMICA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Come precedentemente osservato, alle opere intellettuali “nuove” il nostro ordinamento ricollega una serie di diritti che, generalmente, sono distinti in diritti patrimoniali (o economici) e diritti morali. Questi ultimi, a differenza dei primi, si presentano quali irrinunciabili, intrasmissibili e imprescrittibili, poiché legati all’onore e alla reputazione degli autori.

I diritti economici, invece, si concretizzano in una serie di facoltà, spettanti all’autore, tra cui il diritto di pubblicare l’opera, riprodurla, farne delle traduzioni oppure distribuirla al pubblico.

I diritti economici, a differenza dei diritti morali, possono essere oggetto di privativa e dunque, di concessione a terzi per finalità economiche. Possono essere trasferiti:

  • il diritto di riproduzione
  • il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione e di lettura pubblica dell’opera
  • il diritto di diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione ecc…)
  • il diritto di distribuzione
  • il diritto di traduzione, elaborazione e modificazione.

Il trasferimento dei sopracitati diritti (integrale o parziale) può avvenire a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo.

Il contratto di edizione

La L. 633/1941 prevede una disciplina specifica per il contratto di edizione. Con tale contratto, “l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno”.

Il contratto potrà avere ad oggetto tutti i diritti di utilizzazione sull’opera che spettano all’autore ovvero solo taluni di essi. I diritti, inoltre, si presumono trasferiti in esclusiva, così disponendosi un limite (contrattualmente superabile) a carico dell’autore dell’opera in relazione ad ulteriori cessioni che lo stesso volesse effettuare.

Elemento centrale del contratto è, inoltre, la circostanza che la riproduzione e la diffusione dell’opera avvengano per conto e a spese dell’editore. L’editore, salvo patto contrario, non potrà poi cedere a terzi i diritti ottenuti dal contratto di edizione.

Il contratto può presentarsi in due forme:

  • per edizione
  • a termine

Nel primo caso, l’editore otterrà il diritto di eseguire una o più edizioni entro 20 anni dalla consegna dell’opera. Il contratto dovrà prevedere il numero di edizioni autorizzate e a ciò ricollegare il compenso per l’autore dell’opera.

Nell’edizione a termine, l’autore e l’editore saranno chiamati ad individuare all’interno del contratto un dato periodo di tempo durante il quale l’editore potrà liberamente produrre copie dell’opera e l’autore maturerà un diritto al compenso o in relazione al numero di copie vendute oppure sulla base di personali accordi tra le parti.

Questa tipologia contrattuale si presenta particolarmente utile nei casi in cui si ricorra ad una “tradizionale” riproduzione e diffusione dell’opera, ovvero, nei casi in cui la stessa avvenga su dispositivi cartacei.

Ove la riproduzione e la diffusione dell’opera sia digitale occorrerà che le parti disciplinino espressamente tale rapporto o all’interno del contratto di edizione oppure in un diverso e separato contratto.

Il contratto di esecuzione

Espressamente disciplinato all’interno della L. 633/1941 è altresì il contratto con il quale “l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione”.

Il contratto di esecuzione, dunque, regola il trasferimento del diritto esclusivo di eseguire in pubblico un’opera musicale da parte di esecutori diversi dalla persona dell’autore sia da vivo sia per mezzo di uno strumento di riproduzione.

La cessione, in questo caso, si presume non esclusiva e non trasferibile, pertanto, la stessa opera musicale potrà essere eseguita da più soggetti sulla base dei contratti di volta in volta stipulati.

I Creative Commons

Il termine “creative commons” nasce come denominazione di una organizzazione senza fini di lucro con sede a Mountain View, California, avente lo scopo di diffondere “il sapere” con strumenti più aperti rispetto a quelli appartenenti ai diversi ordinamenti giuridici. Ben presto, Il termine “creative commons” si è affermato in riferimento ai diversi tipi di licenze, note come “licenze Creative Commons” (o licenze CC), che l’organizzazione ha stilato e che mirano ad aumentare il grado di condivisone e utilizzo pubblico di opere intellettuali.

Le licenze CC operano in aggiunta alla normativa già esistente sul diritto d’autore e non mirano a tutelare l’opera o a dimostrarne la paternità, ma a farla circolare e a favorirne lo sfruttamento da parte di terzi. Esse hanno la caratteristica di prevedere al loro interno quali diritti patrimoniali l’autore dell’opera rivendica e a quali invece rinuncia.

Le licenze CC possono dunque suddividersi in:

  • “alcuni diritti riservati” (some rights reserved), in cui alcuni diritti vengono rivendicati dall’autore ed altri rimessi alla fruizione degli utenti;
  • “tutti i diritti riservati” (all rights reserved), che copre tutti i diritti ricollegabili all’opera
  • “nessun diritto riservato” (no rights reserved), con cui l’autore decide di rinunciare a tutti i diritti (patrimoniali) legati al proprio lavoro e l’opera diventa a far parte del pubblico dominio, con la possibilità che la stessa venga modificata o riprodotta senza alcun vincolo legislativo.

Nella forma del “nessun diritto riservato”, la licenza CC permette al pubblico di utilizzare l’opera al pari del creatore raggiungendosi un grado di liberalizzazione di sfruttamento economico dell’opera pari a quello che la legge italiana ricollega alle opere il cui autore è morto da almeno 70 anni.