Il c.d. decreto legge ristori (Legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha previsto lo “scorporo” della nuova disciplina sul sovraindebitamento, così da anticiparne l’entrata in vigore (visto che tali modifiche erano state dapprima inserite nel nuovo Codice della Crisi di impresa, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021). 

 

La novità principale è la previsione della cosiddetta “esdebitazione senza utilità”, una forma di liberazione dai debiti, rivolta a particolari categorie di soggetti sovraindebitati considerati “meritevoli”: in altre parole attraverso questa procedura il debitore, a prescindere dalla soddisfazione (parziale o addirittura nulla) dei creditori, può cancellare, una sola volta nella vita, tutte le proprie pendenze. 

 

Lo scopo dell’istituto è favorire la reintroduzione all’interno delle trame della società di coloro che, privi di mezzi per far fronte ai pagamenti dovuti, non possono offrire alcuna “utilità” ai creditori, nemmeno in prospettiva futura.  

 

A chi è rivolta?  

 

L’esdebitazione senza utilità potrà essere concessa ad una persona fisica (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori o imprenditori agricoli) sovraindebitata non in grado di ripagare il debito contratto ovvero, far fronte agli impegni assunti con mezzi ordinari.  

 

Il debitore che voglia ottenere la esdebitazione dovrà innanzitutto risultare meritevole. Il requisito della meritevolezza, già presente nel diverso istituto del piano del consumatore, richiama ad una diligente assunzione del debito da parte di chi voglia avvalersi della procedura.  

È dunque onere del debitore, assistito dall’organismo di composizione della crisi, dar prova di una condotta priva di qualsiasi atto in frode ai creditori ovvero di dolo o colpa grave nella assunzione dei debiti. Sarà poi il giudice stesso, all’esito di un eventuale (ma probabile) contradditorio con i creditori, a decidere se il soggetto sia meritevole della esdebitazione.  

L’effetto esdebitativo opera così a favore del debitore nullatenente che risulti meritevole di un tale beneficio e ciò in deroga all’ordinario principio della soddisfazione, anche parziale, dei creditori ed al di fuori di una procedura concorsuale.   

 

Come funziona?   

 

L’accesso a questa forma di esdebitazione può esser riconosciuta soltanto una volta nella vita di un soggetto. 

 

In ogni caso, il beneficiario avrà l’obbligo di rifondere i propri creditori, qualora nei quattro anni successivi al provvedimento del giudice risultasse in possesso di utilità tali da consentirgli il pagamento del debito in misura non inferiore al 10%.  Da ciò l’obbligo del debitore di aggiornare annualmente l’organismo di composizione della crisi circa la sua situazione economica. 

 

Le utilità in questione sono calcolate su base annua, dedotte le spese utili alla produzione del reddito e quelle necessarie al mantenimento della famiglia del debitore. Inoltre, sono esclusi i finanziamenti, in qualunque forma siano erogati. 

 

Per poter accedere all’esdebitazione senza utilità, il debitore deve presentare domanda presso il giudice competente, che è sempre quello del suo luogo di residenza. Sebbene non sia necessaria, appare utile l’assistenza di un professionista sia per redigere la domanda sia e soprattutto per dialogare con l’organismo di composizione della crisi (OCC), che è incaricato di “esaminare” la domanda: il buon esito della procedura, infatti, prevede alcuni passaggi tecnici piuttosto delicati e complessi (quale ad esempio l’eventuale contraddittorio con i creditori che intendono opporsi alla domanda), per i quali l’aiuto di un professionista appare utile 

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L’organismo di composizione della crisi dovrà stilare una relazione dettagliata sulla richiesta che certifichi la completezza e attendibilità dei documenti presentati, specifichi le circostanze dell’indebitamento e della sua incapacità ad assolvervi e valuti eventuali comportamenti incauti o dolosi nell’assunzione del debito. Inoltre, L’OCC deve attestare un comportamento diligente anche da parte dei creditori nella concessione del credito. 

 

Depositata la domanda di esdebitazione e verificatene la completezza il giudice potrà procedere al giudizio di meritevolezza del debitore cioè, come sopra indicato, verificare l’assenza di atti fraudolenti, di dolo o colpa grave nell’assunzione del debito. 

 

È ragionevole presumere che vengano reputate ammissibili, ai fini della procedura, eventuali sovraindebitamenti contratti per cause di forza maggiore, come ad esempio spese mediche non altrimenti accessibili o, perlomeno, non in tempi utili.In passato, la pratica giurisprudenziale è stata incline ad accogliere soggetti affetti da ludopatia alle procedure di esdebitamento, sulla base della loro incolpevolezza riguardo i debiti contratti. 

 

Considerando che la procedura dell’esdebitamento è rivolta, senza limitazioni, a qualunque persona fisica sovraindebitata, potranno accedervi non soltanto i consumatori ma anche professionisti e piccoli imprenditori. Ovviamente, restano esclusi i casi in cui il soggetto abbia condotto operazioni scriteriate, senza aver praticato alcuna forma di prudenza (in tal caso si profilerebbe una situazione di colpa grave). Escluso è anche il diverso caso in cui un soggetto si sia sovraindebitato per effettuare spese smodate di beni ritenuti superflui, ad esempio: finanziamenti stipulati per l’acquisto di automobili, barche, seconde case, per rinnovare l’arredamento, per andare in vacanza, etc. 
Si precisa che un accesso al credito smodato è da valutarsi relativamente alla capacità di spesa della persona in questione.    

Sovraindebitamento: l'esdebitazione senza utilità

E la tutela dei creditori?  

La possibilità del debitore persona fisica di essere liberato integralmente dal pagamento dei creditori, il tutto al di fuori di una procedura concorsuale, rende la esdebitazione senza utilità un vero e proprio punto di rottura con la legislazione precedente. 

 

Quindi, salvo il caso sopra esposto in cui il debitore sia in grado di saldare almeno il 10% del proprio debito entro quattro anni dal provvedimento del giudice concedente, i creditori non saranno in grado di vedere soddisfatti i propri crediti, neppure parzialmente.  

 

In ogni caso è prevista la possibilità per i creditori di opporsi al decreto di esdebitazione del giudice in trenta giorni dalla comunicazione dello stesso di modo da giungere ad un contraddittorio in cui i creditori possano far valere le proprie ragioni. Tale contraddittorio potrà alternativamente svolgersi in un’apposita udienza, ovvero tramite il deposito di memorie scritte a seconda delle determinazioni del giudice della causa. Ove all’esito di tale procedimento il giudice decidesse di confermare il decreto di esdebitazione, i creditori potranno proporre reclamo contro lo stesso al tribunale.