Con il decreto correttivo, D.lgs 147/2020, il legislatore ha modificato il codice della crisi.
Oltre alle correzioni di alcuni refusi, il decreto ha ribadito l’importanza di usare una nuova terminologia, più “neutra”, rispetto a quella con connotazione negativa precedentemente in uso, e più chiara anche tenuto conto delle prime esperienze di interpretazione.
Ad esempio, il termine “fallimento” viene sostituito con la locuzione “liquidazione giudiziale”, la crisi non viene più definita come “difficoltà economica-fallimentare” ma bensì come “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza.
Con il decreto correttivo cambiano anche le regole per l’accesso all’Albo Unico Nazionale dei professionisti gestori delle procedure concorsuali per la gestione della crisi. Le novità riguardano non solo i requisiti di accesso, ma anche la fase di prima popolazione, la rotazione degli incarichi, gli obblighi formativi e la cancellazione dall’albo stesso.
Vediamo in dettaglio alcune delle principali novità.
Il decreto correttivo: le principali novità del codice della crisi
Il decreto correttivo, D.lgs26 n.147, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2020. Si tratta di un decreto che apporta importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa (D.lgs n.14/2019).
Gli obiettivi del decreto correttivo sono:
- Correggere alcuni refusi;
- Chiarire il contenuto delle disposizioni controverse;
- introdurre modifiche finalizzate a coordinare la disciplina dei differenti istituti.
I primi chiarimenti riguardano la nozione di crisi, definita come “squilibrio economico-finanziario” mentre precedentemente era definita come “difficoltà economica-finanziaria”. L’indicatore della situazione di squilibrio è rappresentato dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l’assenza di prospettiva di continuità.
Le principali modifiche riguardano:
- la procedura di allerta;
- l’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa);
- il ruolo del Pubblico Ministero;
- le misure protettive;
- gli accordi di esecuzione di piani attestati di risanamento;
- gli accordi di ristrutturazione ed efficacia estesa;
- l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- il concordato preventivo;
- la revocatoria fallimentare;
- l’accertamento del passivo;
- l’esdebitazione;
- l’albo dei gestori della crisi;
- gli assetti organizzativi societari.
Tali modifiche, di cui ci occuperemo in un altro articolo, entreranno in vigore a partire dal 1.9.2021, come previsto dall’articolo 389 comma 1 del D.lgs. 14/2019.
Sono entrate in vigore, invece, dal 20.11.2020 le modifiche riguardanti l’Albo Unico Nazionale e gli adeguati assetti organizzativi di cui al nuovo art. 2086.
Vediamole nel dettaglio.
- Le modifiche già in vigore: Albo Unico Nazionale
- Le novità in merito ai requisiti di accesso e alla formazione
Sono state introdotte alcune modifiche relative all’albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure per la composizione della crisi.
In merito all’iscrizione all’albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 358, comma 1 del D.lgs. n. 14 del 2019):
- iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Inoltre è necessario aver assolto agli obblighi di formazione specificati dall’art.4 del decreto del Ministero della Giustizia 202/2014. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi è stata ridotta dal decreto correttivo a 40 ore. Per gli esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale, le ore di formazione rimangono 200.
Le modifiche tese a facilitare la rotazione degli incarichi e l’operatività
Il decreto correttivo, ai fini di facilitare la rotazione degli incarichi, stabilisce che l’autorità giudiziaria, nell’assegnazione, tenga contro del numero di procedure complessive aperte in ciascun ufficio nell’anno precedente.
Per il mantenimento dell’iscrizione, ai sensi del decreto correttivo, è necessaria l’acquisizione di uno specifico aggiornamento, con frequenza biennale. Le linee guida per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e aggiornamento sono elaborate e stabilite dalla Scuola superiore della magistratura.
Per quanto riguarda invece la fase di primo popolamento dell’albo, il decreto correttivo stabilisce che possono ottenere l’iscrizione:
- i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, in possesso dei requisiti sopra elencati (art. 358, comma 1), che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno 2 procedure (anziché in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal d.lgs. 14/2019) negli ultimi 4 anni,
- per coloro che intendono invece iscriversi all’albo ai soli fini della nomina come componenti dell’OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa), i soggetti di cui all’articolo 352, ovvero, i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno 3 procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o 3 accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
Infine, il decreto specifica che la sospensione o la cancellazione dall’albo saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia.
L’adeguamento degli assetti organizzativi: a chi compete?
Il decreto correttivo, come detto, è intervenuto anche per quanto concerne le disposizioni contenute nel Codice civile relative agli assetti organizzativi societari.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, all’art. 375, comma 2 introduce una sostanziale riforma dell’art. 2086 c.c. – rubricato prima “Direzione e gerarchia dell’impresa”, ora “Gestione dell’impresa” – aggiungendo un secondo comma alla predetta disposizione che recita come segue: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Si richiede, dunque, che l’imprenditore adotti dei modelli organizzativi interni atti a monitorare ed, eventualmente, individuare (anche) potenziali situazioni che potrebbero determinare la crisi dell’impresa.
Il novellato articolo 2086 esprime dunque la pretesa del legislatore affinché l’imprenditore che operi in forma collettiva o societaria presti maggiore attenzione alla rilevazione dello stato di crisi dell’impresa e, altresì, ad una migliore gestione dell’impresa e della sua attività.
Il decreto correttivo è intervenuto anche per quanto riguarda l’individuazione del soggetto o organo competente ad istituire gli assetti organizzativi societari. Tale funzione compete a:
- Amministratori per quanto concerne la società semplice ai sensi dell’art. 2257 c.c. e la società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2475 c.c.
- Amministratori ovvero al consiglio di gestione per quanto concerne la società per azioni ai sensi dell’art. 2380 bis c.c. ed art. 2409 novies c.c.
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