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Con il decreto correttivo, D.lgs 147/2020, il legislatore ha modificato il codice della crisi.
Oltre alle correzioni di alcuni refusi, il decreto ha ribadito l’importanza di usare una nuova terminologia, più “neutra”, rispetto a quella con connotazione negativa precedentemente in uso, e più chiara anche tenuto conto delle prime esperienze di interpretazione.
Ad esempio, il termine “fallimento” viene sostituito con la locuzione “liquidazione giudiziale”, la crisi non viene più definita come “difficoltà economica-fallimentare” ma bensì come “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza.
Con il decreto correttivo cambiano anche le regole per l’accesso all’Albo Unico Nazionale dei professionisti gestori delle procedure concorsuali per la gestione della crisi. Le novità riguardano non solo i requisiti di accesso, ma anche la fase di prima popolazione, la rotazione degli incarichi, gli obblighi formativi e la cancellazione dall’albo stesso.
Vediamo in dettaglio alcune delle principali novità.
Il decreto correttivo, D.lgs26 n.147, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2020. Si tratta di un decreto che apporta importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa (D.lgs n.14/2019).
Gli obiettivi del decreto correttivo sono:
I primi chiarimenti riguardano la nozione di crisi, definita come “squilibrio economico-finanziario” mentre precedentemente era definita come “difficoltà economica-finanziaria”. L’indicatore della situazione di squilibrio è rappresentato dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l’assenza di prospettiva di continuità.
Le principali modifiche riguardano:
Tali modifiche, di cui ci occuperemo in un altro articolo, entreranno in vigore a partire dal 1.9.2021, come previsto dall’articolo 389 comma 1 del D.lgs. 14/2019.
Sono entrate in vigore, invece, dal 20.11.2020 le modifiche riguardanti l’Albo Unico Nazionale e gli adeguati assetti organizzativi di cui al nuovo art. 2086.
Vediamole nel dettaglio.
Sono state introdotte alcune modifiche relative all’albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure per la composizione della crisi.
In merito all’iscrizione all’albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 358, comma 1 del D.lgs. n. 14 del 2019):
Inoltre è necessario aver assolto agli obblighi di formazione specificati dall’art.4 del decreto del Ministero della Giustizia 202/2014. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi è stata ridotta dal decreto correttivo a 40 ore. Per gli esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione giudiziale, le ore di formazione rimangono 200.
Il decreto correttivo, ai fini di facilitare la rotazione degli incarichi, stabilisce che l’autorità giudiziaria, nell’assegnazione, tenga contro del numero di procedure complessive aperte in ciascun ufficio nell’anno precedente.
Per il mantenimento dell’iscrizione, ai sensi del decreto correttivo, è necessaria l’acquisizione di uno specifico aggiornamento, con frequenza biennale. Le linee guida per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e aggiornamento sono elaborate e stabilite dalla Scuola superiore della magistratura.
Per quanto riguarda invece la fase di primo popolamento dell’albo, il decreto correttivo stabilisce che possono ottenere l’iscrizione:
Infine, il decreto specifica che la sospensione o la cancellazione dall’albo saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia.
Il decreto correttivo, come detto, è intervenuto anche per quanto concerne le disposizioni contenute nel Codice civile relative agli assetti organizzativi societari.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, all’art. 375, comma 2 introduce una sostanziale riforma dell’art. 2086 c.c. – rubricato prima “Direzione e gerarchia dell’impresa”, ora “Gestione dell’impresa” – aggiungendo un secondo comma alla predetta disposizione che recita come segue: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Si richiede, dunque, che l’imprenditore adotti dei modelli organizzativi interni atti a monitorare ed, eventualmente, individuare (anche) potenziali situazioni che potrebbero determinare la crisi dell’impresa.
Il novellato articolo 2086 esprime dunque la pretesa del legislatore affinché l’imprenditore che operi in forma collettiva o societaria presti maggiore attenzione alla rilevazione dello stato di crisi dell’impresa e, altresì, ad una migliore gestione dell’impresa e della sua attività.
Il decreto correttivo è intervenuto anche per quanto riguarda l’individuazione del soggetto o organo competente ad istituire gli assetti organizzativi societari. Tale funzione compete a:
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