La riforma del terzo settore mira a disciplinare gli enti non profit, le attività di volontariato, le associazioni e le fondazioni.
Si tratta di un nuovo codice che cerca di regolamentare un settore molto ampio e frammentato. Il codice (decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017) è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto, ma molte norme richiedono ulteriori decreti (alcuni già emanati, altri ancora no) per diventare pienamente operative
Tra le principali novità ci sono:
- l’introduzione della figura dell’Ente Terzo settore, come unica ed ampia categoria cui appartengono tutti gli enti;
- l’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore, al quale devono iscriversi tutti gli enti, prima destinatari di norme e regole anche molto diverse (Onlus, imprese sociali, associazioni di volontariato etc)
- l’istituzione di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del terzo settore non commerciali che hanno presentato un progetto per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati.
- Una regolamentazione uniforme dell’amministrazione (intesa come gestione) e del controllo (bilanci etc)
Esaminiamo qui le prime due novità, le altre saranno oggetto di un successivo approfondimento.
Enti Terzo Settore
Tra le novità cardine della riforma del terzo settore vi è l’introduzione dell’Ets (Enti del terzo settore).
Si tratta di un’unica categoria che racchiude il vasto mondo del non profit: tutti gli enti appartenenti a questo gruppo sono accomunati dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), da uno stesso profilo giuridico e dalla presenza di attività volontaria. Proprio questo ultimo punto è fondamentale per far parte del terzo settore.
Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale devono essere perseguite attraverso azioni volontarie o erogazioni gratuite di denaro, beni o servizi.
Possono far parte del gruppo delle Ets:
- organizzazioni di volontariato (Odv);
- associazioni di promozione sociale (Aps);
- enti filantropici;
- imprese sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso.
La riforma lascia una sezione aperta alle nuove possibili organizzazioni del futuro, in cui si possono iscrivere le associazioni non riconducibili a nessuna delle categorie sopra citate ma che possiedono le caratteristiche di ente del terzo settore. Questa categoria viene denominata come Altri Ets.
Registro unico nazionale del terzo settore
Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene gestito operativamente tramite un ufficio regionale e un ufficio statale. Si tratta di un registro pubblico, reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica, che permette di comunicare l’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e dei dati riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha inoltre una funzione di trasparenza e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.
L’ art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, decretava che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sarebbero state definite le procedure atte all’iscrizione degli enti al registro. Tale indicazione non è stata rispettata in termini temporali ma ha avuto attuazione a livello di intenti. Infatti, il 15 settembre del 2020, con il decreto 106/2020 è stato finalmente definito uno schema procedimentale pratico e in grado di dissipare ogni dubbio.
Possono iscriversi al Runts tutti gli enti che rientrano nella categoria degli Ets, precedentemente elencati. I dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che fanno riferimento alla legge 266/91 e la 383/00 e già iscritte nei relativi registri, verranno trasferiti automaticamente nel Runts.
Per ciascun ente, nel registro, dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
Inoltre, l’iscrizione al registro dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
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