
- Cos’è il Codice della Crisi d’Impresa?
- A chi si applica?
- Cosa cambia?
- Codice della Crisi d’Impresa: quali misure sono già entrate in vigore nel 2019?
- Decreto correttivo e sovraindebitamento
Il Codice della Crisi d’Impresa che entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2021, originariamente previsto il 15 agosto 2020 ma rinviato a causa dell’emergenza da Covid-19, prevede una rielaborazione delle norme che regolano e gestiscono situazioni di crisi e di insolvenza, apportando novità significative nel settore.
Precisiamo subito che:
- Alcune norme sono già divenute operative dal 16 marzo 2019;
- con il c.d. decreto correttivo (D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) sono state apportate modifiche al testo del codice già approvato nel 2019 (col D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14);
- Con il c.d. decreto ristori sono state “anticipate” le modifiche alla legge sul sovraindebitamento (l. 3/2012)
Nelle prossime righe analizzeremo le varie novità introdotte dal legislatore, sottolineando quali misure sono già attive e quali invece sono state rinviate.
Dopo una temporanea sospensione dei fallimenti (secondo quanto previsto dal D. L. n.23 dell’8 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità, e dalla successiva conversione nella legge n.40 del 5 giugno 2020) e il rinvio generalizzato delle norme del codice al 1° settembre 2021, il Governo da un lato ha emanato il decreto “correttivo” (previsto dal Codice della Crisi), per risolvere le criticità già emerse (alcune delle modifiche sono già entrate in vigore); dall’altro lato ha modificato la legge 3/2012 sul sovraindebitamento, per consentire l’immediata entrata in vigore di tali novità (che confluiranno ragionevolmente nel codice della Crisi.
Cos’è il Codice della Crisi d’Impresa?
Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, conosciuto come il Codice della Crisi d’Impresa, ha introdotto notevoli cambiamenti per quanto riguarda la gestione delle crisi aziendali e delle insolvenze dei debitori.
Traendo spunti dai dettami dell’UE, il legislatore ha riformato il sistema ponendo particolare attenzione alla prevenzione delle situazioni di crisi, introducendo degli strumenti volti a rilevare per tempo situazioni potenzialmente pericolose.
Ma non solo. Sono state elaborate anche delle procedure volte al superamento delle crisi d’impresa, con l’obiettivo di preservare la continuità dell’attività aziendale, considerando che la cessazione causerebbe maggiori danni per i soggetti coinvolti, quindi sia debitori che creditori.
In sostanza, ciò che fino ad oggi è stato definito con il termine “fallimento” verrà chiamato “liquidazione giudiziale” e si applicherà soltanto in extrema ratio, quando non è possibile procedere in altro modo.
A chi si applica?
La riforma si applica a tutte le imprese che esercitano un’attività commerciale, agricola o artigiana, se superano i limiti delle c.d. “imprese minori” (indicati nell.art. 2, comma 1, lett. d): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 mila euro nei tre esercizi precedenti; ricavi complessivi annui non superiori a 200 mila euro, nei tre esercizi precedenti; debiti non scaduti non superiori a 500 mila euro.
Il nuovo codice fa salve le norme speciali, ad esempio per le grandi imprese (ovvero quelle che alla data della chiusura di bilancio superano almeno due dei seguenti criteri: stato patrimoniale di 20 milioni di euro; ricavi netti di 40 milioni di euro; 250 dipendenti in media occupati durante l’esercizio).
È prevista, inoltre, una procedura unitaria per quanto riguarda i cosiddetti gruppi di imprese.
Nella riforma vengono nominati anche i professionisti e i “consumatori”, riprendendo la definizione dal Codice del Consumo. Per quanto riguarda questi ultimi sono previste nuove norme in materia di ristrutturazione dei debiti.
Cosa cambia?
Il Codice della Crisi ripropone il concetto di “stato di insolvenza” come descritto dall’art. 5 della “vecchia” Legge Fallimentare, ovvero: “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Ma introduce una nuova nozione, la “crisi”, descritta come: “stato di difficoltà economico–finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”, che precede lo stato di insolvenza.
In passato, l’attenzione era posta soltanto sullo stato di insolvenza, senza considerare le problematiche e i campanelli d’allarme che la anticipano. Lo scopo del nuovo codice è quello di intervenire tempestivamente di fronte alla crisi dell’azienda, con nuovi strumenti e un nuovo approccio, al fine di evitare l’insolvenza e non solo di gestirla.
Di fatto:
- La crisi è una condizione sintomatica che può portare ad una situazione patologica non più sanabile;
- L’insolvenza è l’effettiva incapacità di adempiere alle obbligazioni.
Inoltre, nella riforma sono state inserite anche le seguenti novità:
- Adozione di un unico modello processuale più celere, per l’accertamento dello stato di crisi o insolvenza;
- Recepimento della nozione di “centro degli interessi principali del debitore”, definita dall’UE, per quanto riguarda la competenza territoriale;
- Introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi per riuscire ad individuare in anticipo le problematiche ed agevolare le trattative;
- Riordini della disciplina inerente ai gruppi di impresa, al concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale;
- Procedure unitarie per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Codice della Crisi d’Impresa: quali misure sono già entrate in vigore nel 2019?
Alcune novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi d’Impesa sono divenute operative a partire dal 16 marzo 2019, le restanti sarebbero dovute entrare in vigore il 15 agosto 2020, venendo tuttavia posticipate al 1°settembre 2021 a causa dell’emergenza derivante dal Covid-19.
Le misure già operative sono:
- Art. 27, comma 1: competenza territoriale dei procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, assegnata al Tribunale presente nel luogo in cui il debitore ha il centro dei propri interessi;
- Art. 356: istituzione presso il Ministero della Giustizia, dell’albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, su incarico del tribunale;
- Art. 359: realizzazione di un’area web riservata alle notificazioni inerenti alla domanda di accesso alle procedure;
- Art. 363: norme inerenti alla certificazione dei debiti contributivi e premi assicurativi INPS e INAIL;
- Art. 364: norme inerenti alla certificazione dei debiti tributari;
- Art. 366: disposizioni per quanto riguarda il recupero delle spese di giustizia in caso di revoca della liquidazione giudiziale;
- Art. 375: nuovi assetti organizzativi d’impresa;
- Art. 378: novità sulle responsabilità degli amministratori;
- Art. 379: nomina degli organi di controllo;
- Art. 385-388: nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
Decreto correttivo e sovraindebitamento
Con il c.d. Decreto Correttivo (D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), il legislatore ha deciso di anticipare già a partire dal 20 novembre 2020, alcune novità del nuovo codice dell’impresa, in quanto modificative di disposizioni preesistenti, aventi ad oggetto:
- Istituzione di un albo dei gestori della crisi, al quale si può accedere a seguito della frequentazione di un corso di formazione della durata minima di 200 ore.
Tale vincolo è ridotto a 40 ore per i professionisti già iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Limitatamente al primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione i soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, che siano stati nominati in almeno due procedure, nel corso degli ultimi quattro anni, nei ruoli di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. - Responsabilità in capo agli amministratori, investiti dal dovere e dalla competenza per l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili societari, così che siano adeguati alle funzioni e dimensioni dell’impresa e atti ad agevolare l’individuazione tempestiva di possibili situazioni di crisi e garantire la continuità aziendale
Inoltre, a causa della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 all’interno del c.d. decreto ristori (D.L. 28 ottobre 2020 n.137), è stata disposta l’introduzione anticipata di alcune norme riguardanti il sovraindebitamento, certamente più favorevoli al debitore rispetto alla norma preesistente (legge n. 3/2012).