crowdfunding come funziona

 

 

Il crowdfunding è una fonte di finanziamento innovativa, introdotta nell’ordinamento italiano tramite l’art. 30 del  d.l. 179/2012 e regolata dalla delibera Consob 18592 del 26 Giugno 2013, successivamente modificata dalla delibera 19520 del 26 Febbraio 2016. 

In un primo momento questo strumento è stato destinato alle startup innovative. Solo successivamente esso è stato esteso alle PMI innovative (come definite dal d.l. 3/2015) ed infine a tutte le imprese, mediante la legge di bilancio del 2017. 

L’estensione al mondo delle piccole e medie imprese di questo strumento è molto importante, perché crea un’alternativa al credito bancario.   

 

Il crowdfunding, letteralmente “finanziamento dalla folla” è, come si può intuitivamente dedurre, una tipologia di sovvenzionamento collettivo che si articola secondo varie modalità. 

 

DONATION BASED: è una delle forme più diffuse di crowdfunding, sia in Italia che nel mondo. Si caratterizza per l’assenza di benefici diretti da parte di chi sceglie di finanziare un progetto. Spesso la spinta alla scelta di sovvenzionamento è dettata semplicemente dall’affinità con le finalità progettuali. Le iniziative che riescono a beneficiare di questa forma di crowdfunding hanno per lo più finalità sociali, etiche e ambientali. 

 

REWARD BASED: mosso da motivazioni analoghe al donation based crowdfunding, in questo caso il finanziatore ottiene una ricompensa di valore economico più o meno simbolico: un ringraziamento pubblico, uno sconto per l’acquisto del prodotto/servizio, ovvero il prodotto stesso, in anteprima, che viene realizzato attraverso il contributo dei donatori. 

 

EQUITY: rappresenta una forma più strutturata, rispetto alle altre sopra descritte. In questo caso il finanziatore ottiene una quota del capitale sociale dell’impresa, in seguito alla sottoscrizione e al buon esito della compagna.  

In tal modo, il finanziatore/socio potrà partecipare alla riscossione degli utili/dividendi della costituita nuova impresa. Rispetto alle prime due forme, che hanno finalità sociali e non economiche, l’equity crowdfunding rappresenta un vero e proprio investimento. 

 

Come è intuibile per scegliere la tipologia di crowdfunding da attivare sarà necessario prendere in considerazione la fase di sviluppo in cui si trova l’impresa. 

Se una startup si trova ancora in fase di validazione dell’idea e del prototipo, saranno preferibili le soluzioni di donation e reward based. 

Al contrario  un’impresa più matura, con la necessità di raccogliere somme più cospicue, si orienterà senza dubbio sull’equity crowdfunding. 

 

vantaggi legati alla scelta di questa fonte di finanziamento sono molteplici sia per le startup che per i finanziatori. 

Le prime possono avviare un vero e proprio test di mercato, a costi molto ridotti, analizzando i feedback (positivi o negativi che siano) ricevuti dalla “folla”; potranno, inoltre, farsi conoscere ed attivare una prima base di clienti, nonché di finanziatori professionali. 

I finanziatori, a loro volta, godono di vantaggi fiscali sugli investimenti (detrazione IRPEF del 19% per le persone fisiche, deduzione IRES del 20% per le persone giuridiche); si garantiscono un possibile rendimento (anche molto elevato) qualora la startup sulla quale si è investito in equity dovesse essere acquisita da parte di società più grandi, ovvero di quotazione sul mercato azionario. 

Gli “investimenti” nelle campagne donation o reward based conferiscono un vantaggio “immateriale”, sia strettamente soggettivo (promuovere iniziative sociali), sia di immagine.